Normativa
Il Codice Civile dedica ben 22 articoli al condominio (cfr. Libro III della Proprietà, Titolo VII Della Comunione, Capo II Del condominio negli edifici):
Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Art. 1119 - Indivisibilità
Art. 1120 - Innovazioni
Art. 1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie
Art. 1122 - Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune
Art. 1123 - Ripartizione delle spese
Art. 1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale
Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Art. 1126 - Lastrici solari di uso esclusivo
Art. 1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Art. 1128 - Perimento totale o parziale dell'edificio
Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore
Art. 1130 - Attribuzioni dell'amministratore
Art. 1131 - Rappresentanza
Art. 1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore
Art. 1134 - Spese fatte dal condomino
Art. 1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
Art. 1137 - Impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea
Art. 1138 - Regolamento di condominio
Art. 1139 - Rinvio alle norme sulla comunione
Inoltre, agli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, disciplina le tabelle millesimali.
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VII
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art.1117 - Parti comuni dell'edificio - Sono oggetto di proprietà comune
dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti
e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi,
i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua,
per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al
punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Art.1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni - Il diritto di ciascun
condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato
al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi
al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art.1119 - Indivisibilità - Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art.1120 - Innovazioni - I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Art.1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie - Qualora l'innovazione importi
una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art.1122 - Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune - Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie per la conservazione
e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei
servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere
o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Art.1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale - Le scale sono mantenute
e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita
tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni
di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita
in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti,
le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art.1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai - Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art.1126 - Lastrici solari di uso esclusivo - Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art.1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio - Il proprietario
dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche,
salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione
non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente
l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari
al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per
il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il
lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art.1128 - Perimento totale o parziale dell'edificio - Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno
dei condomini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali,
salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto
a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata
alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto
a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art.1129 - Nomina e revoca dell'amministratore - Quando i condomini sono più di
quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede,
la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno
o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni
tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria,
su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito registro.
Art.1130 - Attribuzioni dell'amministratore - L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art.1131 - Rappresentanza - Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio
o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e
può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa
che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto
al risarcimento dei danni.
Art.1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle
liti - Qualora l'assemblea
dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore,
può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro
trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto
pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art.1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore - I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Art.1134 - Spese fatte dal condomino - Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art.1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini - Oltre a quanto è stabilito
dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella
prima assemblea.
Art.1136 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni - L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima
e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida
se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio
e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o
le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono
la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi
in un registro tenuto dall'amministratore.
Art.1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea - Le deliberazioni
prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per
tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria,
ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione
sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni,
che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data
di comunicazione per gli assenti.
Art.1138 - Regolamento di condominio - Quando in un edificio il numero dei
condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il
quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle
spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le
norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento
di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo
1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118 secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art.1139 - Rinvio alle norme sulla comunione - Per quanto non è espressamente previsto da questo Capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
Art. 68 - Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124,
1126 e 1136 del Codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in
proprietà esclusiva ai singoli condomini [c.c. 1101].
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero
edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata
al regolamento di condominio [c.c. 1138].
Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio,
dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna
porzione di piano.
Art 69 - I valori proporzionali dei vari piani o porzioni
di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di
un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni
di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra
i valori dei singoli piani o porzioni di piano.